Amministrazione straordinaria e conversione in fallimento: la valutazione del Tribunale circa la non utilita' della prosecuzione della procedura puo' essere effettuata "in qualsiasi momento"
Appello Bologna · 21 Maggio 2015
Amministrazione straordinaria – conversione in fallimento – imprese di gruppo – condizioni per di ammissione – requisiti dimensionali soggettivi – prospettive di riequilibrio – fallimento dell’impresa madre.
Amministrazione straordinaria - non utilità della prosecuzione – requisito del riequilibrio – attualità –
Esecuzione del programma – antieconomicità della gestione – incremento di prededuzione.
Amministrazione straordinaria – programma di cessione – cessione d’azienda – continuità negativa –
risultato esclusivamente negativo – non utilità della gestione – momento della valutazione del Tribunale.
Il richiamo all’art. 27 d.lgs. n. 270/1999 (“condizioni per l’ammissione alla procedura”) contenuto nella disposizione di cui all’art. 87 del medesimo decreto (“conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento”) deve intendersi come integrale e riferito a tutte le disposizioni in esso contenute e, quindi, anche ai requisiti dimensionali di cui all’art. 2 d. lgs. n. 270/1999. Invero, mentre l’art. 81, recante le norme di “accesso” alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese di gruppo, deroga all’art. 2 del decreto in parola, indicando espressamente quale criterio di ammissione, oltre all’opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza, le “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall’articolo 27”, l’art. 87 d.lgs. n. 270/1999 (in materia di conversione a seguito fallimento della “procedura madre”) collega l’effetto della conversione al solo fallimento dell’impresa-madre e all’insussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 27, tra cui anche i requisiti dimensionali soggettivi dell’impresa.
Ai fini della valutazione della non utilità della prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 69, 70 e 87 d.lgs. n. 270/1999, occorre riferire il requisito del “riequilibrio” non all’impresa insolvente, ma all’azienda che si intende cedere con l’esecuzione del programma, come pure occorre che esso sia valutato in termini di attualità e non di mera possibilità (anche nella prospettiva di una redditività negativa biennale ex art. 63 del decreto in parola). Tuttavia, allo scopo di procedere alla valutazione circa l’utile prosecuzione ex art. 69 d.lgs. n. 270/1999, deve essere altresì valutata l’antieconomicità della gestione, nonché la conseguente produzione di ingenti prededuzioni, in quanto il riequilibrio non può attuarsi, in concreto, a discapito dei creditori concorsuali.
La circostanza che sia consentita la cessione dell’azienda in esercizio, secondo parametri valutativi di mercato, anche in prospettiva di continuità negativa nel biennio successivo alla cessione (art. 63 d.lgs. n. 270/1999), non comporta che ad essa si dia corso over sia ab origine preventivabile che, all’esito della cessione medesima, il risultato per la procedura sia solamente negativo. Se è vero, infatti, che il programma di cessione non ha per presupposto che la prosecuzione dell’attività non produca perdite, è altrettanto vero che il risultato economico della prevista cessione deve essere in ogni caso meno pregiudizievole della completa cessazione dell’attività d’impresa. La valutazione e la comparazione tra le sopradette possibilità, in concreto, può essere effettuata dal Tribunale “in qualsiasi momento” del corso della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 d.lgs. n. 270/1999.
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 2, 3, 27, 69, 70, 71, 81, 84, 86 e 87 D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. “Legge Prodi-bis); artt. 18 e 33 l.fall., artt. 742 e 742 c.p.c.