Reclamo avverso sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza
Appello Milano · 30 Novembre 2012
I negozi in cui si articola il piano di risanamento, in quanto preordinati al fine liquidatorio perseguito, non possono ritenersi atti idonei a superare l’insolvenza in quanto non esprimono affatto una recuperata fiducia dei creditori verso la banca insolvente, ma anzi confermano lo stato di decozione dell’impresa prevedendo l’intervento di misure straordinarie, tutte peraltro condizionate all’ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, procedura che non ha finalità conservativa, ma persegue, quale scopo della liquidazione, l’eliminazione dal mercato dell’imprenditore bancario irregolare ed insolvente, scopo che trova ulteriore conferma nella previsione della contestuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.
Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 70, 74, 82,98 d.lgs. 385/1993; art. 1360 c.c.; artt. 5, 195, 202 r.d. 267/1942