Tribunale Milano · 07 Gennaio 2013
Fusione transfrontaliera - conservatore registro imprese – trasferimento sede estero – diritto recesso - cancellazione società – tutela creditori
La deliberazione di trasferimento della sede all’estero non comporta di per sé alcuno scioglimento dell’ente per l’ordinamento italiano, ma la sola modificazione dell’atto costitutivo – con necessità di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese – cui può seguire (solo laddove la società documenti di aver completato le procedure per la sua iscrizione nel Paese prescelto per la nuova sede) la cancellazione della società dal Registro, non già in dipendenza del suo scioglimento, ma in dipendenza appunto del mutamento di statuto deliberato e divenuto efficace, ai sensi dell’art. 25 L. 218/1995, in quanto eseguito in conformità dell’ordinamento dell’altro Paese interessato: cancellazione che, quindi, non può essere invece eseguita laddove l’ente non dimostri la eseguita iscrizione nel “Paese d’arrivo”, apparendo in tale ipotesi inammissibile la “scomparsa” di una società da un Registro italiano in difetto di una specifica causa di scioglimento nonché di liquidazione e in difetto di una corrispondente iscrizione all’estero.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 2191 2369, 2437, 2473, 2495 c.c.; art. 25 L. n. 218/1995 massima n. 84 consiglio notarile mila
Pubblicato il 26 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 46