Notai e concorrenza. La Cassazione conferma l’abolizione delle tariffe minime
Cassazione civile, sez. II Roma · 08 Gennaio 2013
2) Notai - Responsabilità disciplinare – Numero di atti – Insufficienza del criterio
1) La circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, garantendo specialmente la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di "partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri".
L'attività del notaio deve essere al contrario inquadrata a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali: pertanto, l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime, che riguarda la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna, si applica anche all’attività notarile.
2)
Non appare però sufficiente il richiamo al numero di atti concentrati in un giorno per dimostrare la negligenza del professionista.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Notaio Dario Restuccia
Normativa di riferimento: art. 147 l. not.; art. 2 DL 223/2006 conv. con L. 248/2006 . Conf.: Cass. 9358/2013; Cass. 9793/2013