Domiciliazione e indirizzi Pec
Tribunale Milano · 15 Aprile 2013
Posta elettronica certificata - avvocato domiciliatario - invalidità comunicazione cancelleria - revoca ordinanza di decadenza dalle prove
La comunicazione effettuata presso il punto informativo della cancelleria all’avvocato domiciliatario che sia privo di posta elettronica certificata non è valida nei casi in cui la parte si sia costituita tramite procuratore che abbia comunicato la sua posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., in quanto devono ritenersi prevalenti le disposizioni del codice di rito e del D.L. 112/2008 - che stabiliscono che le comunicazioni si effettuano al procuratore della parte tramite posta elettronica certificata - rispetto alla disposizione dell’art. 82 del R.D. n. 37/1934, la cui originaria ratio di semplificazione delle formalità di notificazione e comunicazione, risulta del tutto superata a seguito dell’introduzione del sistema di notificazioni tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, divenuto lo strumento centrale nell’attuale sistema giudiziario.
Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 176, 281 sexies, 125 comma 1, 136 comma 2, 170 c.p.c.; art. 51, comma 3, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; art. 82 R.D. 37/1934; art. 7 L. 247/2012.