Cassazione civile, sez. I Roma · 24 Settembre 2014
Concordato preventivo – giudizio di omologazione – opposizione – legittimazione – creditori non dissenzienti – riconoscimento
In tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo la locuzione “qualunque interessato”, prevista dall’art. 180, comma 2°, l.fall. non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere anche i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Dott.ssa Elena DepetrisNormativa di riferimento:
art. 180, comma 2°, l.fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
Pubblicato il 21 Ottobre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 172