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Nullità di una clausola del contratto o di un addebito in conto corrente: il correntista può sempre agire per il ricalcolo del saldo dare-avere, anche a conto corrente aperto


Tribunale Torino · 12 Novembre 2014

Conto corrente – nullità – solutorietà delle rimesse – ripetizione di indebito – prescrizione – azione di nullità – rapporti - ricalcolo del saldo dare-avere - castelletto di sconto sino a revoca – fido rilevante – non concorre


Il cliente può sempre agire, anche a c/c aperto, per far accertare la nullità della clausola contrattuale, la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca in base a clausola nulla e/o in difetto di una conforme previsione contrattuale e il conseguente ricalcolo del saldo dare-avere.

Se il c/c è aperto e il cliente non individua e prova l’esistenza di rimesse solutorie, l’azione proposta come ripetizione di indebito non è inammissibile, ma può essere decisa come azione di nullità con conseguente ricalcolo del saldo.

Proposta dal cliente azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse ultradecennali intervenute su conto scoperto o in extra-fido. L’esistenza del pagamento ultradecennale vale qui come limite all’azione di nullità (cfr. art. 1422 c.c.), ossia impedisce che nella determinazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista.

La richiesta della banca di “dichiarare prescritte tutte le rimesse annotate sul c/c anteriormente al decennio” è determinata nell’oggetto (ogni singola rimessa) e nel dies a quo (data di esecuzione), pertanto soddisfa le condizioni minime di chiarezza esigibili a tutela del contraddittorio. L’eccezione è quindi ammissibile (ancorché infondata per le rimesse ripristinatorie).

Il castelletto di sconto non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione). Pertanto, il castelletto di sconto non concorre a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie oppure ripristinatorie, né può rinviare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie fino alla chiusura del c/c.


Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1422, 1284, 2033 c.c.; art. 117 T.U.B., art. 2 del. CICR 9.2.2000; Dir. CEE n. 90/88; art. 644 c.p.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 19 Novembre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 179



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