Natura giuridica delle rimesse ripristinatorie e limite massimo di scoperto su conto corrente bancario
Tribunale Torino · 11 Marzo 2015
In presenza di un fido fatto, il limite massimo può essere individuato nello stesso massimo scoperto di fatto, consentito dalla banca, sicchè ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto ha necessariamente funzione meramente ripristinatoria della provvista.
Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto e onera la parte interessata di provare l’eccezione alla regola; per cui l’onere della prova dell’ammontare del fido, e dunque l’esistenza delle rimesse solutorie compete necessariamente alla banca.
Autore Massima Not. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1283, 1216, 1284, 1421, 2034, 2725 c.c.; art. 117 T.U.B.