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Separazione e confusione patrimoniale: violazione del principio di doppia separazione


Cassazione civile Roma · 09 Novembre 2012

Liquidazione coatta amministrativa – commissario liquidatore – opposizione allo stato passivo – depositi bancari – strumenti finanziari – società di gestione del risparmio – intermediari finanziari 


(1)

Il principio di doppia separazione patrimoniale, sancito dall’articolo 22 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), con le conseguenze di cui all’art. 91 d.lgs. n. 358/1993 (T.U.B.), non consiste e non si esaurisce nella mera sussistenza di distinzioni contabili e di ordine formale in sé idonee ad attestare le posizioni dei clienti, poiché una condizione siffatta - quand’anche in apparenza riscontrabile in tutto o in parte - ben può in realtà mascherare il compimento, in concreto, di atti di commistione fra le disponibilità dei singoli investitori e, più in generale, di operazioni di confusione patrimoniale attuate in deroga al principio enunciato dal legislatore.

In altri termini, il principio di doppia separazione patrimoniale, pur in presenza di distinti conti di deposito di spettanza, rispettivamente dell’impresa intermediaria di investimento e della clientela, esige che i servizi in correlazione prestati siano stati nella loro effettività sostanziale denotati da regole conformi.

(2)

L’utilizzabilità del principio di proporzionalità è stata introdotta dalla legislazione di riforma dei mercati finanziari, a cominciare dal d.lgs. n. 415/1996 (art. 34) e dal successivo T.U.F. (art. 57). Questa più recente normativa ha infatti previsto, mediante il rinvio operato alle disposizioni dell’art. 91 del T.U.B., in tema di restituzioni e riparti nelle procedure di liquidazione coatta, che, se risulti essere stata rispettata la separazione del patrimonio della banca (e dunque dell’intermediario) da quello dei clienti, ma non anche la separazione dei patrimoni dei clienti tra loro, e non vi sia capienza sufficiente per assicurare le restituzioni in favore di tutti costoro, la soddisfazione delle loro ragioni avviene in misura proporzionale (art. 91, 2° comma T.U.B.). 


Autore Massima Avv. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 98, 103, 111, 209, l. fall.; artt. 19, 34 d.lgs. n. 415/1996; artt. 87, 91 d.lgs. n. 358/1993;
 

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Pubblicato il 03 Dicembre 2012 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 15




 

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